Art. 2.
(Stanziamento di fondi).

      1. Per provvedere alle necessità di rinascita e di ricostruzione delle regioni colpite dalla crisi sismica, è assegnata alle medesime la complessiva somma di 1.200 milioni di euro. Al relativo onere si provvede con stanziamenti da definire annualmente tramite la legge finanziaria.
      2. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, a decorrere dall'esercizio 2007, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 1.
      3. Le regioni sono autorizzate a contrarre mutui ventennali entro il limite complessivo di 1.200 milioni di euro, con oneri di ammortamento a totale carico

 

Pag. 4

dello Stato, con limite di impegno annuale di 60 milioni di euro a decorrere dal 2007.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.